Con il comunicato stampa del 17 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 14/E con oggetto “Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica”.
La Circolare offre chiarimenti sui seguenti argomenti:
- ambiti di applicazione della e-Fattura
- prestazioni sanitarie
- modalità di emissione e registrazione (tra cui il tema della data)
- sanzioni
- imposta di bollo
- criteri di compilazione delle autofatture
- novità sull’IVA
Segnaliamo i seguenti punti di attenzione:
- Dal 1 luglio 2019 chi emette la fattura immediata avrà tempo 12 giorni per inviarla allo SDI (invece delle attuali 24 ore). L’emendamento al decreto crescita è stato approvato dalla Camera lo scorso venerdì 21 giugno ed ha confermato i 12 gg per trasmettere FE e corrispettivi telematici; il passaggio in Senato è solo una formalità, che avverrà entro il prossimo 29 giugno.
- Sono considerate immediate tutte le fatture che non riportano il riferimento al DDT. La fattura differita si distingue da quella immediata in quanto riporta obbligatoriamente il riferimento al DDT, anche se purtroppo la Circolare non lo ha specificatamente dettagliato, ma riteniamo sia l’unico modo per distinguere effettivamente le due tipologie di fattura.
- La data del documento Fattura può essere successiva alla data dell’ultimo DDT, a patto che riporti lo stesso mese della data dell’ultimo DDT inserito.
- La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica; la data riportata nel campo “Dati Generali” è la data della fattura nonché la data dell’operazione. Pertanto è confermato che non dovranno essere implementati campi aggiuntivi.
- Ai fini del conteggio dei 12 gg richiesti dallo SdI per l’invio, la circolare recita: “la fattura può essere emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno [della cessione del bene/servizio], così che “Data dell’operazione” e “Data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore”. In linea di principio quando si “trasmette” (si invia allo SdI), si adempie al dettame ex art. 21 DPR 633/72: “…la fattura si considera emessa quando è trasmessa…” .
Questo articolo pubblicato su Linked-In da Robert Braga (Presidente Associazione Professionisti per l’Innovazione Digitale) aiuta a “decodificare” meglio gli esempi della circolare. - Attualmente le regole tecniche prevedono che, in caso di scarto da parte dello SdI, la fattura si consideri non emessa e pertanto occorre provvedere alla ritrasmissione entro 5 giorni. Relativamente al conteggio dei 12 giorni, in caso di invio fattura (immediata o differita) con esito negativo da parte dello SdI, si avranno a disposizione ulteriori 5 giorni (dalla data del “KO” dello SdI) per correggere e rinviare lo stesso documento allo SdI; tale “proroga” di 5 giorni si ripete ad ogni esito negativo ricevuto dallo SdI.
Occorrerà pertanto conservare tutte le ricevute di comunicazione con lo SdI, a maggior tutela dei suoi clienti finali (TESISQUARE mette a disposizione tale servizio). - Fino al 2 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate provvederà alla temporanea memorizzazione delle fatture, permettendone quindi la consultazione nella propria area riservata. È possibile aderire a uno specifico accordo di servizio, da sottoscrivere direttamente con l’Agenzia delle Entrate, attraverso il quale si ha la possibilità di consultare o scaricare i file XML delle fatture emesse e ricevute attraverso lo SdI nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, sostanzialmente mantenendo immutato il processo attuale. In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate assumerà il ruolo di responsabile del trattamento, archiviando le fatture in una banca dati dedicata (ai soli fini della consultazione: non si tratta di conservazione a norma). È possibile aderire anche attraverso intermediari delegati. “In caso di mancata adesione all’Accordo di cui sopra con lo SdI nei tempi previsti, l’Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio entro 30 giorni dal termine dello stesso e i soli dati fattura verranno mantenuti per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato, fino a che non saranno decorsi i termini per gli eventuali accertamenti – vale a dire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento – ovvero definiti gli eventuali giudizi”. Consigliamo pertanto di aderire a tale servizio dell’Agenzia delle Entrate, poiché, in caso di fatture non pervenute per qualsivoglia motivo al provider, è l’unico mezzo per reperire la fattura.