Che cosa sono Plastic Tax e Sugar Tax?
Si tratta di due nuove tasse, che entreranno in vigore rispettivamente il 1° luglio 2021 ed il 1° gennaio 2022.
Con Plastic Tax si intende una tassa ideata per ridurre il consumo o la produzione di materie plastiche. Solitamente l’obiettivo di queste tasse sono le plastiche cosiddette “monouso”, ossia non riciclabili o non biodegradabili, considerate dannose per l’ambiente in quanto fonte di inquinamento.
Parallelamente, con Sugar Tax si intende una tassa ideata per ridurre il consumo di bibite ad alto contenuto di zuccheri. Le bevande oggetto di una tassa di questo genere sono solitamente i soft drink con aggiunta di C02, come sport drink ed energy drink.
Focus sulla PLASTIC TAX
La Plastic Tax si applica al consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) utilizzati per il contenimento, la protezione, la manipolazione o la consegna di merci o prodotti alimentari; i MACSI sono piatti, posate e bicchieri monouso in plastica, buste, bottiglie e contenitori in tetrapak, pellicole, e tutti gli oggetti pensati, progettati e venduti per essere usati una sola volta nel loro ciclo di vita. Fanno eccezione i prodotti compostabili (conformi alla norma UNI EN 13432:2002) o frutto dell’attività di riciclo, i dispositivi medici e i contenitori di medicinali.
La tassa sarà pari a 0,45 € per ogni chilogrammo di materia plastica (niente è dovuto se il tributo risulta pari o inferiore a 10 euro). Dovrà essere versata tramite modello F24 con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi e, in caso di pagamento non dovuto, si potrà chiederne il rimborso entro due anni dalla data del pagamento, a pena di decadenza
Plastic Tax: soggetti debitori d’imposta
I debitori d’imposta sono individuati in base alla provenienza dei MACSI.
- FABBRICANTE o il COMMITTENTE: se realizzati in Italia (non è considerato fabbricante chi produce manufatti utilizzando come materia prima o semilavorati altri MACSI sui quali l’imposta sia dovuta da un altro soggetto)
- ACQUIRENTE ‘COMMERCIANTE’: se provengono da Paesi UE
- CEDENTE: se provengono da Paesi UE e ad acquistarli è il consumatore finale
- IMPORTATORE: se provengono da Stati Extra UE
- La plastic tax diviene esigibile al momento dell’immissione in consumo (cessione o acquisto). Naturalmente il tributo non è dovuto quando i MACSI costruiti in Italia valicano i confini nazionali.
The plastic tax becomes due at the time of release for consumption (sale or purchase). Of course, the tax is not due when the MACSI manufactured in Italy cross the national borders.
Plastic Tax: adempimenti
- Registrazione e ottenimento del codice identificativo
- Comunicazione preventiva dell’attività
- Dichiarazione trimestrale verso all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- Adempimenti doganali all’import
- Tenuta della contabilità
Plastic Tax: accertamento e agevolazioni
La Plastic Tax entra nel nostro sistema tributario, esplicando i primi effetti dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che dovrà definire le modalità attuative della norma. L’accertamento della nuova imposta avverrà sulla base di dichiarazioni trimestrali presentate dagli obbligati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare a cui la dichiarazione si riferisce. Nello stesso termine sarà necessario versare il dovuto. A “monitorare” la correttezza degli adempimenti saranno i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’amministrazione doganale, in particolare, si occuperà anche della riscossione dell’imposta relativa ai MACSI provenienti da Paesi extra Ue.
La legge di bilancio 2020 concede, alle imprese produttrici di MACSI, un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili. Il credito, riconosciuto fino a un importo massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario (nel limite complessivo di 30 milioni di euro per il 2021), deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione.
Focus sulla SUGAR TAX
La legge n. 160/2019 istituisce, anche sulla base dell’esperienza di altri Paesi Ue, l’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate. Le bevande edulcorate nel mirino del fisco sono quei prodotti finiti e quelli predisposti per l’utilizzazione previa diluizione, che rientrano nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione Europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% per cento in volume. Sono esonerate dal prelievo le bevande il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale a 25 grammi per litro – per i prodotti finiti – e a 125 grammi per chilogrammo – per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. In ogni caso, il potere edulcorante delle sostanze in questione sarà stabilito con un decreto interdirettoriale dei ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute.
Sarà pari a 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nell’ipotesi di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
Sugar Tax: soggetti debitori d’imposta
Paga la Sugar Tax, al momento della cessione delle bevande:
- FABBRICANTE NAZIONALE o, se diverso da questo, colui che provvede al condizionamento, cioè aggiunge le sostanze dolcificanti
- ACQUIRENTE, all’atto del ricevimento, in caso di bibite edulcorate provenienti da Paesi UE
- IMPORTATORE, nell’ipotesi di bevande dolcificate importate da Paesi Extra UE
Non paga l’imposta, invece, il fabbricante italiano che cede i prodotti per il consumo in altri Paesi Ue o li esporta.
Sugar Tax: accertamento e agevolazioni
La Sugar Tax si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto che definirà le modalità attuative della norma.
I soggetti debitori di imposta dovranno registrarsi presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale li doterà di un codice identificativo. Dovranno, inoltre, entro il mese successivo alle cessioni (o compere) effettuate, presentare una dichiarazione mensile e versare l’imposta dovuta. Anche per la Sugar Tax l’accertamento è demandato ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
TRACCIATI EDI: IPOTESI
GS1 ha definito due nuovi tipi tassa. I nuovi valori definiti sono:
- ENV: tassa ambientale per la plastica
- 101: tassa zucchero
- In ambito EURITMO, i valori definiti saranno da indicare nel campo TIPOTASS del record TAX (di dettaglio e di sommario)
- In ambito EANCOM, i valori definiti saranno da indicare nel campo 5153 del record TAX (di dettaglio e di sommario)
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